Con la pubblicazione in G.U. (serie gen. 11 ottobre 2016, n. 238) del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 diventa attuale l’obbligo degli avvocati di stipulare un’assicurazione per i rischi legati all’attività professionale. L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. Nello specifico, danni:  patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri, prevedendo inoltre, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

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